(Provincia di Trento) (Pubblicato nel suppl. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2007) IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con suo decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta; Visto l'art. 54, comma 1, punto 1) del medesimo decreto de1 Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione delle leggi approvate dal consiglio provinciale; Visto l'art. 15 della legge provinciale 11 marzo 2005, n. 3 «Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di turismo, di industria e di energia»; Vista la legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 e seguenti modifiche «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento»; Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 381 di data 23 febbraio 2007, avente ad oggetto: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 concernente: «Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento», Emana il seguente regolamento: Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40-bis della legge provinciale 23 agosto 1993, n. 20 (Ordinamento della professione di guida alpina, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci nella provincia di Trento e modifiche alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci)), di seguito denominata «legge provinciale» detta le norme di esecuzione della legge medesima. 2. In particolare il presente regolamento, con riferimento alle figure professionali di guida alpina maestro di alpinismo, di accompagnatore di territorio e di maestro di sci disciplina: a) il contenuto e le modalita' di svolgimento delle prove attitudinali per l'ammissione ai corsi di abilitazione; b) i requisiti per l'ammissione ai corsi di abilitazione i contenuti e le modalita' di svolgimento degli stessi, nonche' i criteri di valutazione delle prove d'esame; c) le modalita' e i requisiti per l'iscrizione agli albi professionali degli aspiranti guida, delle guide alpine-maestri di alpinismo e dei maestri di sci o all'elenco speciale degli accompagnatori di territorio, per il rinnovo e il trasferimento nonche' i casi di cancellazione dell'iscrizione agli albi o all'elenco; d) le modalita' di nomina, il funzionamento e la composizione delle commissioni esaminatrici; e) le condizioni per il rilascio e per la revoca dell'autorizzazione per l'apertura di scuole di alpinismo e di sci-alpinismo nonche' per il riconoscimento e per la revoca del riconoscimento delle scuole di sci; f) i doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di territorio e dei maestri di sci nello svolgimento della professione; g) i criteri e le modalita' per la determinazione della quota di spesa posta a carico dei partecipanti ai corsi ed agli esami previsti dalla legge provinciale.