(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  suppl.  n.  2 al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 15 del 10 aprile 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
   Visto  l'art.  53  del  decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n.  670,  recante  «Approvazione del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto   Adige»,  ai  sensi  del  quale  il  Presidente  della
Provincia  emana,  con  suo  decreto,  i regolamenti deliberati dalla
Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  punto  1)  del medesimo decreto de1
Presidente della Repubblica n. 670/1972, secondo il quale spetta alla
Giunta provinciale la deliberazione dei regolamenti per la esecuzione
delle leggi approvate dal consiglio provinciale;
   Visto  l'art.  15  della  legge  provinciale  11  marzo 2005, n. 3
«Disposizioni in materia di agricoltura, di foreste, di commercio, di
turismo, di industria e di energia»;
   Vista  la  legge  provinciale  23  agosto  1993,  n. 20 e seguenti
modifiche   «Ordinamento   della  professione  di  guida  alpina,  di
accompagnatore  di  territorio e di maestro di sci nella provincia di
Trento»;
   Vista  la deliberazione della Giunta provinciale n. 381 di data 23
febbraio  2007,  avente ad oggetto: «Approvazione del regolamento per
l'esecuzione   della   legge   provinciale  23  agosto  1993,  n.  20
concernente:  «Ordinamento  della  professione  di  guida  alpina, di
accompagnatore  di  territorio e di maestro di sci nella provincia di
Trento»,
                                Emana
   il seguente regolamento:
                               Art. 1.
                            O g g e t t o

   1.  Il  presente regolamento, in attuazione dell'art. 40-bis della
legge   provinciale   23   agosto  1993,  n.  20  (Ordinamento  della
professione  di  guida  alpina,  di accompagnatore di territorio e di
maestro  di  sci  nella  provincia  di  Trento e modifiche alla legge
provinciale  21  aprile 1987, n. 7 (Disciplina delle linee funiviarie
in  servizio  pubblico  e delle piste da sci)), di seguito denominata
«legge   provinciale»  detta  le  norme  di  esecuzione  della  legge
medesima.
   2.  In  particolare  il presente regolamento, con riferimento alle
figure  professionali  di  guida  alpina  maestro  di  alpinismo,  di
accompagnatore di territorio e di maestro di sci disciplina:
   a)  il  contenuto  e  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
attitudinali per l'ammissione ai corsi di abilitazione;
   b)  i  requisiti  per  l'ammissione  ai  corsi  di  abilitazione i
contenuti  e  le  modalita'  di  svolgimento  degli stessi, nonche' i
criteri di valutazione delle prove d'esame;
   c)   le  modalita'  e  i  requisiti  per  l'iscrizione  agli  albi
professionali  degli  aspiranti  guida, delle guide alpine-maestri di
alpinismo   e   dei  maestri  di  sci  o  all'elenco  speciale  degli
accompagnatori  di  territorio,  per  il  rinnovo  e il trasferimento
nonche'   i   casi  di  cancellazione  dell'iscrizione  agli  albi  o
all'elenco;
   d)  le  modalita'  di  nomina,  il funzionamento e la composizione
delle commissioni esaminatrici;
   e)   le   condizioni   per   il   rilascio   e   per   la   revoca
dell'autorizzazione  per  l'apertura  di  scuole  di  alpinismo  e di
sci-alpinismo  nonche'  per  il  riconoscimento  e  per la revoca del
riconoscimento delle scuole di sci;
   f)  i  doveri a carico delle guide alpine, degli accompagnatori di
territorio e dei maestri di sci nello svolgimento della professione;
   g)  i  criteri e le modalita' per la determinazione della quota di
spesa posta a carico dei partecipanti ai corsi ed agli esami previsti
dalla legge provinciale.